VIII LEGISLATURA
11^ Seduta
Giovedì 17 novembre 2005Deliberazione n. 46 (Estratto del processo verbale)
OGGETTO: Legge regionale – Modifica delle leggi regionali n.ri 7 e 8 del 13 maggio 1996.
Presidente: Giuseppe Bova
Segretario-Questore: Antonio Borrello
Segretario Generale: Giuseppe CannizzaroConsiglieri assegnati 50
Consiglieri presenti 36, assenti 14
…omissis…
Il Presidente, quindi, dopo gli interventi dei Consiglieri Vilasi, La Rupa, Stancato, Pacenza, ancora Vilasi, Dima, Gallo e Sarra, essendo stati approvati separatamente i tre articoli del progetto di legge in argomento, nessuno avendo chiesto di intervenire in sede di dichiarazione di voto, pone in votazione la legge nel suo complesso e, deciso l'esito - presenti e votanti 36, a favore 35, contrari 1 - ne proclama il risultato:
"Il Consiglio approva"
…omissis…IL PRESIDENTE f.to: Bova
IL SEGRETARIO-QUESTORE f.to: Borrello
IL SEGRETARIO GENERALE f.to: CannizzaroE' conforme all'originale.
Reggio Calabria, 18 novembre 2005IL DIRIGENTE
DEL SETTORE SEGRETERIA
(G. Multari)
Allegato alla deliberazione
n. 46 del 17 novembre 2005
VIII LEGISLATURA
L E G G E R E G I O N A L E
MODIFICA DELLE LEGGI REGIONALI N.RI 7 E 8 DEL 13 MAGGIO 1996
E’ conforme al testo approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 17 novembre 2005.
Reggio Calabria, 18 novembre 2005
IL PRESIDENTE
(Giuseppe Bova)
Art. 1All’art. 8 della legge regionale n. 7 del 13 maggio 1996 è inserito il seguente comma 8: “Alle strutture speciali comprese quelle dei Dirigenti Generali, nonché all’Ufficio di Gabinetto di cui all’art. 7 della presente legge, non può essere utilizzato chi: a) sia in conflitto di interessi, anche professionali, con la Regione; b) sia coniuge, parente o affine entro il terzo grado di Consiglieri regionali e di titolari di strutture speciali; c) sia componente di organi statutari di Enti, Aziende o società regionali o a rilevante partecipazione regionale”.
All’art. 10 della legge regionale n. 8 del 13 maggio 1996 è inserito il seguente comma 9 bis: “Alle strutture speciali ovvero al supporto alle stesse, comprese quelle dei Dirigenti Generali, alle ministrutture dei Consiglieri regionali, agli altri uffici di diretta collaborazione con gli organismi politico-istituzionali del Consiglio regionale individuati dall’Ufficio di Presidenza, al supporto tecnico del Presidente della Giunta delle Elezioni e al “collaboratore esperto” di ciascun Consigliere regionale, di cui rispettivamente ai commi 1, 2, 5, 7 bis, 7 ter e 9 del presente articolo, nonché all’Ufficio di Gabinetto, ex art. 9 della presente legge, non può essere utilizzato chi: a) sia in conflitto di interessi, anche professionali, con la Regione; b) sia coniuge, parente o affine entro il terzo grado di Consiglieri regionali e di titolari di strutture speciali; c) sia componente di organi statutari di Enti, Aziende o società regionali o a rilevante partecipazione regionale”.Art. 2
Gli incarichi conferiti al personale utilizzato nelle strutture speciali in violazione delle norme di cui all’art. 1, comma 1 e 2, lett. a), b) e c), decadono di diritto ed i relativi contratti cessano di avere efficacia dall’entrata in vigore della presente legge.
Art. 3
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.