VIII LEGISLATURA
11^ Seduta
Giovedì 17 novembre 2005

Deliberazione n. 46 (Estratto del processo verbale) 

OGGETTO: Legge regionale – Modifica delle leggi regionali n.ri 7 e 8 del 13 maggio 1996.

Presidente: Giuseppe Bova
Segretario-Questore: Antonio Borrello
Segretario Generale: Giuseppe Cannizzaro

Consiglieri assegnati 50

Consiglieri presenti 36, assenti 14

…omissis…

Il Presidente, quindi, dopo gli interventi dei Consiglieri Vilasi, La Rupa, Stancato, Pacenza, ancora Vilasi, Dima, Gallo e Sarra, essendo stati approvati separatamente i tre articoli del progetto di legge in argomento, nessuno avendo chiesto di intervenire in sede di dichiarazione di voto, pone in votazione la legge nel suo complesso e, deciso l'esito - presenti e votanti 36, a favore 35, contrari 1 - ne proclama il risultato:

"Il Consiglio approva"
…omissis…

IL PRESIDENTE   f.to: Bova
IL SEGRETARIO-QUESTORE   f.to: Borrello
IL SEGRETARIO GENERALE   f.to: Cannizzaro

E' conforme all'originale.
Reggio Calabria, 18 novembre 2005

                                                                                         IL DIRIGENTE
                                                                             DEL SETTORE SEGRETERIA
                                                                                          (G. Multari)

 

Allegato alla deliberazione

n. 46 del 17 novembre 2005

 

 

VIII LEGISLATURA

 

L E G G E   R E G I O N A L E

  

MODIFICA DELLE LEGGI REGIONALI N.RI 7 E 8 DEL 13 MAGGIO 1996

 

 

 

E’ conforme al testo approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 17 novembre 2005.

Reggio Calabria, 18 novembre 2005

                                                                                            IL  PRESIDENTE
                                                                                            (Giuseppe Bova)     

 
Art. 1

          All’art. 8 della legge regionale n. 7 del 13 maggio 1996 è inserito il seguente comma 8: “Alle strutture speciali comprese quelle dei Dirigenti Generali, nonché all’Ufficio di Gabinetto di cui all’art. 7 della presente legge, non può essere utilizzato chi: a) sia in conflitto di interessi, anche professionali, con la Regione; b) sia coniuge, parente o affine entro il terzo grado di Consiglieri regionali e di titolari di strutture speciali; c) sia componente di organi statutari di Enti, Aziende o società regionali o a rilevante partecipazione regionale”.
          All’art. 10 della legge regionale n. 8 del 13 maggio 1996 è inserito il seguente comma 9 bis: “Alle strutture speciali ovvero al supporto alle stesse, comprese quelle dei Dirigenti Generali, alle ministrutture dei Consiglieri regionali, agli altri uffici di diretta collaborazione con gli organismi politico-istituzionali del Consiglio regionale individuati dall’Ufficio di Presidenza, al supporto tecnico del Presidente della Giunta delle Elezioni e al “collaboratore esperto” di ciascun Consigliere regionale, di cui rispettivamente ai commi 1, 2, 5, 7 bis, 7 ter e 9 del presente articolo, nonché all’Ufficio di Gabinetto, ex art. 9 della presente legge, non può essere utilizzato chi: a) sia in conflitto di interessi, anche professionali, con la Regione; b) sia coniuge, parente o affine entro il terzo grado di Consiglieri regionali e di titolari di strutture speciali; c) sia componente di organi statutari di Enti, Aziende o società regionali o a rilevante partecipazione regionale”.

Art. 2

Gli incarichi conferiti al personale utilizzato nelle strutture speciali in violazione delle norme di cui all’art. 1, comma 1 e 2, lett. a), b) e c),  decadono di diritto ed i relativi contratti cessano di avere efficacia dall’entrata in vigore della presente legge.

Art. 3

        La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.